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Chi siamo
A.K.M. ITALIA - ASD - Reg. 8372 Serie 3 - 30 novembre 2007
Associazione Sportiva Dilettantistica
Conforme alle disposizioni impartite dal C.O.N.I. e con i requisiti richiesti dall’Art. 90 Legge 289/2002 e successive modificazioni.
Art. 1 Costituzione Sede e durata dell’Associazione
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata: “A.K.M. ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” in forma abbreviata “A.K.M. ITALIA - A.S.D.” con sede in Corsico (Milano), Via Alessandro Volta n° 22. La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.
Art. 2 Scopi e finalità
L’Associazione sportiva è senza fini di lucro ed ha come obiettivi lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche connesse alle arti marziali e alle discipline di difesa personale, in favore di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
Promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l’organizzazione di percorsi ed iniziative ricreative, culturali, educative e formative comprese attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva praticata.
Nella propria Sede, sussistendone i presupposti, potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività di tutte le cariche associative in conformità del presente Statuto.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti di ogni federazione o ente di promozione sportiva cui intenderà affiliarsi.
Art. 3 Soci
Sono soci dell’Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
Non sono ammessi soci temporanei.
Le richieste di iscrizione vanno indirizzate all’Associazione che ratifica tale ammissione entro
trenta giorni.
Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione.
Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
§ Hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
§ Non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
§ Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
§ Non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I., dell’ente di promozione sportiva ovvero della Federazione di appartenenza;
§ Non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., di enti di promozione sportiva o federazioni sportive nazionali a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno
La tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle norme del C.O.N.I. e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:
§ Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere adottate dagli organi sociali;
§ Si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
§ Arrecassero danni morali o materiali all’associazione sportiva;
Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere all’Assemblea dei soci ovvero al Consiglio dell’Ente di promozione sportiva al quale l’Associazione sarà affiliata.
I Soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto.
Art. 4 Gli organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione Sportiva sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.
Art. 5 L’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci:
a) È l’organo sovrano dell’Associazione;
b) È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Gli stessi possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti. Ogni iscritto potrà rappresentare in assemblea un massimo di due soci;
c) È convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano almeno un terzo dei soci. La convocazione deve:
- avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere resa nota con mezzi idonei a tutti i soci;
- indicare la data ed il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori;
d) Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte della Presidenza;
e) Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo redatto e presentato dal Consiglio Direttivo;
f) Apporta modifiche allo Statuto ed approva eventuali regolamenti.
L’Assemblea dell’Associazione, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con il seguente Ordine del Giorno:
§ Elezione del Presidente;
§ Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
§ Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.
Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione gli iscritti intervenuti. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) È l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri eletti con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente;
c) È convocato dal Presidente;
d) Redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell’Associazione;
e) Dura in carica quattro anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare il Presidente o la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 7 Il Presidente
Il Presidente:
a) Rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle sue deliberazioni;
c) Stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
d) Ha facoltà di delegare, occasionalmente e in via non continuativa, le sue funzioni al Vice Presidente ovvero conferirgli delega per taluni atti ai fini di una migliore e più dinamica gestione.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 8 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle funzioni alle quali venga espressamente delegato a norma dell’Art. 7.
Art. 9 Processi verbali
Di tutte le riunioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e mantenuto agli atti.
Art. 10 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario preso la Sede Sociale.
Art. 11 Ricorsi
Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate, in prima istanza, al Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei soci e, in ultima istanza, al Consiglio dell’ente di promozione sportiva al quale l’Associazione risulterà affiliata.
Art. 12 Modifiche Statutarie
Lo Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea dei Soci, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
In caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza.
Art. 13 Scioglimento dell’Associazione Sportiva dilettantistica
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Art 14 Rinvio delle norme
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto dell’ente di promozione sportiva al quale sarà affiliata l’Associazione ovvero alle norme e ai regolamenti del C.O.N.I..
Statuto e denominazione sociale modificati in data 26 novembre 2007 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci come da verbale allegato al presente documento.
Corsico, li 26 novembre 2007
A.K.M. ITALIA - A.S.D.